Art. 65D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 66

Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 63, hanno riportato le cifre individuali piu' elevate e, a parita' di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilita' da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 67.

Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art65 · fonte su Normattiva