Art. 7D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 3, ultimo comma

Al Sindaco e agli assessori puo' essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, un'indennita' di carica, la cui misura e' fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione e' sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art7 · fonte su Normattiva