Art. 89 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 79, comma 3°, 4°, 5° e 6°
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle Operazioni elettorali, o cagiona la nullita' della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo. Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva