Art. 94D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 82

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di citare testimoni. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verita' e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verita', od il rifiuto, su materia punibile.

Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art94 · fonte su Normattiva