Art. 29 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18
La Commissione elettorale mandamentale:
- 1)esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
- 2)cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
- 3)decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente. La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale. La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti. I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dallo art. 32.
Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva