Art. 41Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25

Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe. La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'articolo 32 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art41 · fonte su Normattiva