Art. 56Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 9

Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000. Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art56 · fonte su Normattiva