Art. 59Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, ultimo comma

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, e' punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa, da lire 1.000 a lire 5.000.

Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art59 · fonte su Normattiva