Art. 9Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 7

Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti. Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco e' trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma. Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacita' elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'art. 609 del Codice di procedura penale.

Testo vigente dal 28 aprile 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art9 · fonte su Normattiva