Art. 43 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullita' e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva