Art. 49D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 52

Trascorse due ore dalla chiusura della votazione, se per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 47, il presidente chiude l'urna contenente le schede non spogliate e la cassetta contenente le schede non distribuite, e ripone in un piego, secondo i casi, le liste indicate al n. 2 dell'art. 47, le schede rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, quelle eventualmente fuori delle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali. Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al n. 4 dell'art. 47, facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni alle ore otto e provvede alla custodia della sala ai sensi dell'art. 48. Il verbale dev'essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art49 · fonte su Normattiva