Art. 55D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 58

Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio centrale circoscrizionale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal 6° comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art55 · fonte su Normattiva