Art. 104-ter — valore locativo delle abitazioni beate con mobilio
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((Per le abitazioni affittate con mobili, contro canone unico complessivo, il valore locativo da attribuire all'abitazione viene determinato in via presunta come se quest'ultima fosse stata affittata vuota, tenuto il debito conto anche del canone,complessivo reale)).
Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 24 su Normattiva