Art. 118 — Minimi redditi imponibili ed aliquote
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Ai fini dell'applicazione dell'imposta, la Giunta provinciale amministrativa determina, per ciascuna delle ultime quattro classi di comuni indicate nell'articolo 11: ((a) i minimi redditi imponibili. Questi pero' sono aumentati della meta' quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro, sono aumentati del 75% quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sei e sono raddoppiati quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sette; sono, per contro, ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persona di famiglia a suo carico));
- b)la graduazione dei redditi imponibili;
- c)le aliquote, da non superare l'otto per cento e da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione. La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa e' approvata dal ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.
Testo vigente dal 1 luglio 1937 al 6 aprile 1945 · versione 21 su Normattiva