Art. 118 — Minimi redditi imponibili ed aliquote
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Ai fini dell'applicazione dell'imposta, la Giunta provinciale amministrativa determina, ((per ciascuna delle classi)) di comuni indicate nell'articolo 11: 42
- a)i minimi redditi imponibili. Questi pero' sono aumentati della meta' quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro, sono aumentati del 75% quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sei e sono raddoppiati quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sette; sono, per contro, ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persona di famiglia a suo carico;
- b)la graduazione dei redditi imponibili;
- c)le aliquote, da non superare l'otto per cento e da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione. La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa e' approvata dal ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
Testo vigente dal 6 aprile 1945 al 5 ottobre 1946 · versione 49 su Normattiva