Art. 144 — Misura massima dell'imposta
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[1]La misura massima dell'imposta sulle vetture private e' stabilita dalla seguente tabella:
[2]((==================================================================
[3]| Vetture | Vetture | Vetture CLASSE DI COMUNI | a 4 ruote | a 4 ruote | a 2 ruote (art.11) | con 2 cavalli | con 1 cavallo | --------------------------------------------------------------------- Classe A........ | 900 | 600 | 450 " B........ | 750 | 540 | 390 " C........ | 600 | 450 | 360 " D........ | 450 | 360 | 300 " E........ | 360 | 300 | 240 " F........ | 300 | 240 | 180 " G........ | 240 | 180 | 150 " H........ | 180 | 150 | 120 " I........ | 150 | 120 | 90)) 42
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
Testo vigente dal 6 aprile 1945 al 24 aprile 1947 · versione 49 su Normattiva