Art. 148 — Gondole e barche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939. Leggi il testo vigente →
Le gondole, le barche a remi, a vela od a motore sono, agli effetti del presente capo, equiparate alle vetture, pubbliche o private.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva