Art. 148Gondole e barche

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Le gondole, le barche a remi, a vela od a motore sono, agli effetti del presente capo, equiparate alle vetture, pubbliche o private.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art148 · fonte su Normattiva