Art. 176 — Comuni dei territori annessi
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Rimane ferma la facolta' del ministro dell'Interno di consentire, di concerto con quello delle Finanze, l'ulteriore applicazione, nei comuni dei territori annessi, dichiarati stazioni di cura dagli ordinamenti precedentemente in vigore, delle tasse di cura e di musica e del contributo di cura, secondo le speciali disposizioni gia' in vigore, quando cio' risulti indispensabile per fronteggiare inderogabili esigenze delle stazioni stesse. 2123
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159
21Il Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159 ha disposto: - (con l'art. 15, comma 1) che "Gli articoli 1 a 14 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175"; - (con l'art. 16, comma 1) che "L'applicazione della imposta di cura disciplinata dagli articoli 172 e seguenti del testo unico predetto dovra' cessare con lo scadere dell'esercizio finanziario 1937".
Il Regio D.L. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Gli articoli 1 a 17 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; e sono abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2159".
Testo vigente dal 1 gennaio 1939 al 22 dicembre 2008 · versione 26 su Normattiva