Art. 190 — Macchine per caffe' tipo espresso
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I titolari di caffe', bars ed altri stabilimenti in cui si venda o si consumi caffe' tipo espresso, oltre all'imposta sulle industrie o di patente, quando siano istituite, ed a quella di licenza, debbono corrispondere al comune l'annua somma di L. 300 per ogni macchina usata nei propri esercizi avente una coppia di becchi o congegni atti alla preparazione di non piu' di due tazze di caffe'. Per ogni becco o congegno, in piu' dei due, applicato a ciascuna macchina, tale somma e' aumentata in ragione di L. 100 annue. E' ridotta, invece, a L. 150 per le macchine aventi un sol becco per la preparazione di una sola tazza.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 24 aprile 1947 · versione 0 su Normattiva