Art. 190 — Macchine per caffe' tipo espresso
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[1]((I titolari di caffe', bars ed altri stabilimenti in cui si venda e si consumi caffe' tipo espresso, oltre all'imposta sulle industrie o di patente, quando siano istituite, ed a quella di licenza, debbono corrispondere al Comune l'annua somma di cui alla seguente tabella:
[2]================|===================|===============|=============== |Per ogni macchina |Per ogni bec- |Per le macchi- | avente una coppia | co o conge- | ne aventi un Classi di Comuni| di becchi o conge-| gno in piu' del| sol becco per (art. 11) | gni atti alla pre-| due applicato | la preparazio- | parazione di non | a ciascuna | ne di una sola | piu' di due tazze | macchina | tazza | di caffe' | | ----------------|-------------------|---------------|--------------- | | | A - B - C..... | 5.000 | 1.500 | 2.500 D - E - F..... | 4.000 | 1.250 | 2.000 G - H - I..... | 9.000 | 1.000 | 1.500
[3]E' data facolta' ai Comuni di graduare il tributo in misura decrescente per categorie di esercizi)). 47
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177
47Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Quelle degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 hanno effetto dal 1° gennaio 1947".
Testo vigente dal 24 aprile 1947 al 6 aprile 1968 · versione 56 su Normattiva