Art. 231 — Esame e rettifica delle dichiarazioni
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Entro il 15 marzo di ciascun anno la commissione esamina ed, occorrendo, rettifica le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo precedente e procede, di sua iniziativa, agli accertamenti a carico dei contribuenti che non le abbiano presentate. Nell'adempimento delle proprie funzioni la commissione puo' consultare i registri e gli atti del comune o di altre pubbliche amministrazioni, purche' queste vi consentano, e puo' procedere ad interrogatori ed indagini, sia direttamente, sia per mezzo dell'ufficio tecnico provinciale e della Milizia Nazionale stradale.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938 · versione 0 su Normattiva