Art. 253Abolizione del contributo di costruzione; disposizioni transitorie e speciali

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A decorrere dall'entrata in vigore del presente Testo Unico, la facolta' attribuita al Governo del Re dagli art. 11 della legge 12 luglio 1896, n. 303, 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, e 196 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), e' abolita per quanto riguarda il contributo di costruzione della fognatura, che s'intende assorbito in quelli di miglioria consentiti dal capo XV. Nondimeno i comuni a favore dei quali detta facolta' fu gia' esercitata possono continuare a riscuotere i contributi, cosi' per la costruzione come per la manutenzione delle fognature, nei limiti e con le modalita' stabilite nei rispettivi decreti di concessione. ((La stessa facolta' di continuare a riscuotere i predetti contributi compete ai Comuni che, anteriormente alla legge 12 luglio 1896, n. 303, abbiano disciplinato il servizio di fognatura con regolamenti approvati in base alle leggi vigenti prima della pubblicazione del presente testo unico)). Nulla e' innovato al decreto legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, che reca provvedimenti per la fognatura e la pavimentazione stradale della citta' di Napoli, al R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195 riguardante l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese e al R. decreto legge 22 agosto 1930 n. 1356, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 1931 n. 428, concernente il Governatorato di Roma.

Testo vigente dal 14 maggio 1933 al 22 dicembre 2008 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art253 · fonte su Normattiva