Art. 305Spese facoltative

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I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a mantenere od inscrivere, nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza l'eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessita' per la sanita' e l'igiene, l'educazione nazionale, l'assistenza e beneficenza, l'agricoltura e i servizi postali, telegrafici e telefonici. I comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno facolta' d'inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione d'indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza. I comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiarie, possono essere autorizzati a mantenere nei propri bilanci i soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime. Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti minimi indispensabili e non possono superare, in alcun caso, per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali, il dieci per cento delle entrate effettive ordinarie. ((Tale percentuale e' ridotta al cinque per cento per i Comuni e le Provincie che eccedono il secondo limite)). 12 ((Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tiene conto, per i Comuni e le Provincie di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, nonche' degli aumenti degli altri tributi previsti nell'art. 256)). 12 Per i comuni e le provincie che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 338 non si tiene altresi' conto delle quote di sovrimposte eccedenti il secondo limite regolarmente impegnate, con delegazioni, per pagamento di mutui o per altre passivita'. Quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanita' e l'incolumita' pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare contemporaneamente del dieci per cento dell'importo di esse, il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico, ai sensi del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

12

con decorrenza dal 1 gennaio 1934

Il Regio D.L. 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito con modificazioni dalla L. 5 febbraio 1934, n. 178, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche avranno esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1934.

Testo vigente dal 29 dicembre 1933 al 1 aprile 1934 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art305 · fonte su Normattiva