Art. 341 — Risoluzione di contratti di affitto in corso
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E' data facolta' al ministro competente di dichiarare risoluti, con preavviso di sei mesi e senza alcun indennizzo, i contratti di affitto dei locali ad uso delle carceri e degli uffici giudiziari, che i comuni capoluoghi di mandamento e quelli delle circoscrizioni giudiziarie abbiano stipulato posteriormente alla pubblicazione del Testo Unico. La stessa disposizione si applica per i contratti di affitto degli immobili adibiti ad uso di campi di fortuna.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva