Art. 341Risoluzione di contratti di affitto in corso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

E' data facolta' al ministro competente di dichiarare risoluti, con preavviso di sei mesi e senza alcun indennizzo, i contratti di affitto dei locali ad uso delle carceri e degli uffici giudiziari, che i comuni capoluoghi di mandamento e quelli delle circoscrizioni giudiziarie abbiano stipulato posteriormente alla pubblicazione del Testo Unico. La stessa disposizione si applica per i contratti di affitto degli immobili adibiti ad uso di campi di fortuna.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art341 · fonte su Normattiva