Art. 50 — Rimborsi
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Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate, purche' ne faccia domanda alla amministrazione nel termine di 3 anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dell'originale bolletta di pagamento. Trascorso il triennio, l'azione rimane estinta. Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso senza che occorra la domanda degli interessati.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva