Art. 61 — Contravvenzioni generiche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →
Le violazioni delle disposizioni del presente capo sono punite con l'ammenda da lire 20 a lire 500, qualora non sia stabilita una pena piu' grave. La stessa pena si applica per le violazioni delle norme del regolamento che sara' emanato per l'esecuzione delle disposizioni del capo anzidetto.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva