Art. 61 — Contravvenzioni generiche
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((Le violazioni delle disposizioni del presente capo sono punite con l'ammenda da L. 400 a L. 20.000, qualora non sia stabilita una pena piu' grave)). La stessa pena si applica per le violazioni delle norme del regolamento che sara' emanato per l'esecuzione delle disposizioni del capo anzidetto.
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva