Art. 40-quinquies — Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita
Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta', se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta', se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva