Art. 66 — (Art. 2 D.L. n. 282/1986 (*) - Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993) Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, e' effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle singole partite di prodotti. --------------- (*)Il riferimento al D.L. n. 282/1986 riguarda il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
Testo vigente dal 29 novembre 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva