Art. 106 — Archiviazione degli atti
Il capo del personale, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al capo del servizio o dell'ufficio competente perche' provveda alla irrogazione della punizione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva