Art. 208Indennita' di missione per partecipazione ad esami di promozione

Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta) il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennita' di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art208 · fonte su Normattiva