Art. 223 — Ammissione alle carriere direttive
Ai concorsi di ammissione alle carriere diplomatico - consolare, per l'emigrazione, carriera commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono ammessi i cittadini i quali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 sono forniti anche dei seguenti:
- a)costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreche' non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera, cui il candidato aspira;
- b)attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui principali problemi internazionali.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva