Art. 223Ammissione alle carriere direttive

Ai concorsi di ammissione alle carriere diplomatico - consolare, per l'emigrazione, carriera commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono ammessi i cittadini i quali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 sono forniti anche dei seguenti:

  • a)costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreche' non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera, cui il candidato aspira;
  • b)attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui principali problemi internazionali.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art223 · fonte su Normattiva