Art. 245 — Rapporto dei prefetti al termine del periodo di prova per i volontari di pubblica sicurezza
Trascorso il periodo di prova i prefetti riferiscono se i volontari di pubblica sicurezza abbiano dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari ad un buon funzionario di pubblica sicurezza e se abbiano inoltre prestato lodevole servizio e serbato ottima condotta.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva