Art. 246 — Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali
I funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servizio di giudice popolare e da qualsiasi altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva