Art. 247 — Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziaria
Per i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria rimangono ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1955, n. 517.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva