Art. 249 — Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio
Gli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio indipendentemente da qualsiasi limite di eta' e di servizio, con il trattamento di cui all'art. 238.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva