Art. 249Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio

Gli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio indipendentemente da qualsiasi limite di eta' e di servizio, con il trattamento di cui all'art. 238.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art249 · fonte su Normattiva