Art. 253 — Accesso alla carriera direttiva
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Salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 200 secondo comma la nomina a consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare:
- a)gli impiegati delle carriere direttive dello stesso ministero con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza;
- b)gli impiegati delle carriere di concetto dello stesso ministero con qualifica non superiore a quella di segretario o, se sprovvisti di laurea, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera, di provenienza.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 1 luglio 1970 · versione 0 su Normattiva