Art. 266 — Carriera dei cassieri
((Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri e riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo)). 37 I posti riservati non coperti per mancanza di aspiranti vanno aggiunti agli altri posti messi a concorso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
37Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che tale modifica ha effetto dal dal 1° luglio 1970.
Testo vigente dal 8 gennaio 1971, tuttora in vigore · versione 43 su Normattiva