Art. 268 — Nomina alla qualifica iniziale
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Gli ispettori superiori per i servizi della direzione generale del tesoro sono nominati, a domanda, su parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati che rivestono la qualifica di direttore di sezione od equiparata nei ruoli della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell'amministrazione centrale delle finanze e delle intendenze di finanza, nonche' tra gli impiegati che rivestono la qualifica stessa nei ruoli della carriera direttiva delle altre amministrazioni centrali e prestano o hanno prestato servizio per almeno sei mesi presso l'amministrazione centrale del tesoro, compresi gli esperti statistici di 2ª classe di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 1 settembre 1962 · versione 0 su Normattiva