Art. 283Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª classe

La promozione a provveditore agli studi di prima classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i provveditori agli studi di seconda classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. A coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla qualifica di provveditore agli studi, rivestano gia' qualifica, equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore di 1ª classe e' attribuita la qualifica di provveditore di 1ª classe.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art283 · fonte su Normattiva