Art. 289Promozione a primo custode

La promozione alla qualifica di primo custode nella carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichita' e belle arti e' conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai custodi ed alle guardie notturne che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art289 · fonte su Normattiva