Art. 289 — Promozione a primo custode
La promozione alla qualifica di primo custode nella carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichita' e belle arti e' conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai custodi ed alle guardie notturne che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva