Art. 337Mansioni ispettive del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro

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Agli impiegati della carriera, esecutiva dell'ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive mediante concorso per esame da indire fra gli impiegati della medesima carriera aventi qualifica di archivista i quali abbiano conseguito giudizio complessivo di "ottimo" negli ultimi tre anni e non inferiore a quello di "distinto" negli anni precedenti e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni ispettive. L'attribuzione delle mansioni ispettive comporta per i suddetti impiegati il cambiamento di qualifica ma non variazioni nella posizione di ruolo, ne' corresponsione di particolare assegno. Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica e la mansione ispettiva conservano la qualifica, stessa e le relative mansioni anche nelle promozioni alle qualifiche superiori. Tuttavia il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, puo' revocare in ogni momento per motivate esigenze di servizio l'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive concesse a norma del presente articolo. La qualifica ispettiva non puo' essere attribuita a piu' di 80 impiegati della carriera esecutiva.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 11 agosto 1961 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art337 · fonte su Normattiva