Art. 372Riduzione dei periodi di permanenza per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale, primo archivista

I periodi di permanenza prescritti per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale e primo archivista sono ridotti nei confronti degli impiegati che, per mancanza di posti disponibili, non conseguirono, rispettivamente, il grado immediatamente inferiore per merito comparativo in applicazione della legge 1 dicembre 1949, n. 868, del tempo intercorso tra il 1 gennaio 1952 e la data delle promozioni ad essi conferite successivamente mediante esami di concorso. La detta riduzione dei periodi di permanenza non opera quando i predetti impiegati siano preceduti in ruolo da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di usufruire dell'applicazione della legge 1 dicembre 1949, n. 868; hanno conseguito la promozione agli stessi gradi mediante concorso per merito distinto od esami di idoneita' espletati successivamente al 1 gennaio 1952.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art372 · fonte su Normattiva