Art. 377 — Personale con ordinamento particolare
Le disposizioni degli artt. 361, 362, 363, 365, 366 e 367 si applicano al personale statale delle varie carriere i cui ordinamenti stabiliscono l'avanzamento per esame di concorso a qualifiche diverse da quelle menzionate nei predetti articoli, operando la riduzione di anzianita' prevista dall'art. 365 sui periodi di anzianita' stabiliti dai predetti ordinamenti.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva