Art. 89 — Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare
Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito. Il comma precedente e' applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva