Art. 89Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare

Le disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito. Il comma precedente e' applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art89 · fonte su Normattiva