Art. 100Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi

In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 95, 96, 97, 98 e 99, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art100 · fonte su Normattiva