Art. 1019Radiazione e cancellazione

Nel caso di cui agli articoli 1739, 1747 e 1748 del codice, l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone la stessa operazione per i ruoli dell'ispettrice di centro di mobilitazione e del comitato competente.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1019 · fonte su Normattiva