Art. 1094Scambi di informazioni tra comuni per evitare doppie iscrizioni

Per evitare doppie iscrizioni, i sindaci, appena abbiano compilato, per ragione di domicilio o di residenza, le schede personali di giovani nati in altri comuni, ne danno comunicazione ai sindaci dei comuni di nascita, chiedendo loro contemporaneamente una copia autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi. Se i giovani siano stati iscritti per ragione di residenza, e risultino domiciliati in altro comune, analoga comunicazione deve essere fatta anche ai sindaci dei comuni ove i giovani abbiano il domicilio legale.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1094 · fonte su Normattiva