Art. 1098 — Schede dei soggetti non iscritti o cancellati dalle liste di leva
[1]Le schede dei giovani, che non sono stati iscritti sulle liste di leva o ne siano stati cancellati, sono numerate progressivamente e date in consegna, coi relativi documenti, al dirigente dell'ufficio comunale di leva, il quale le conserva a giustificazione della non avvenuta iscrizione o della cancellazione. Della consegna e' redatto verbale, firmato dal sindaco e dal dirigente dell'ufficio comunale di leva, in cui sono indicati il numero complessivo delle schede, e il cognome e nome degli iscritti a cui si riferiscono.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva