Art. 1103Criteri di inserimento degli omessi nelle liste di leva

Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune in cui sono considerati avere il domicilio legale ai sensi dell'articolo 1933, del codice e al tempo in cui si deve eseguire la loro aggiunta.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1103 · fonte su Normattiva